Il Decreto Legislativo sulle norme della sicurezza dei lavoratori è stato recentemente aggiornato, a causa del sempre crescente aumento del numero degli infortuni sul lavoro.
Come datore di lavoro è importante seguire le indicazioni per garantire l’incolumità dei lavoratori e rispettare gli obblighi imposti dal D.L.gs in materia e rispettare le indicazioni per garantire l’incolumità dei lavoratori.
Vediamone insieme alcuni tra i principali:
- l’obbligo per il Datore di Lavoro di individuare il preposto o i preposti;
- l’obbligo (penalmente sanzionato) per il preposto di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, di intervenire per modificarne il comportamento e a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, di interrompere l’attività del lavoratore e di informare
iil datore di lavoro o il dirigente; - l’individuazione anche da parte di appaltatori o subappaltatori del personale che svolge la funzione di preposto
- l’obbligo per i datori di lavoro, dirigenti e preposti di formazione e aggiornamento periodico. Per il preposto l’aggiornamento avrà cadenza almeno biennale e in presenza. I contenuti della formazione saranno definiti entro il 30 giugno 2022 dagli accordi Stato/Regioni (art. 37 c.2);
- l’addestramento dovrà prevedere la prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; e una esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato (art.27 c.5);
- le nuove sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione dell’articolo 18 c.1 lettera b-bis (Art 55 c. 5 lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e dell’articolo 37 commi 7 e 7-ter (Art 55 c. 5 lett. c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro) e per il preposto in caso di violazione dell’art.19 lettera f-bis ( Art. 56 c. 1 lett. a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro) ;
Se hai qualche dubbio a riguardo la nostra sede è disponibile per fornirti maggiori informazioni ed indicazioni per non rischiare di incorrere né in sanzioni né in sospensioni!