Corretta etichettatura dei prodotti

Corretta etichettatura dei prodotti

La normativa generale di riferimento è il Codice del Consumo, adottato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206.

Il contenuto minimo delle informazioni, in etichetta o confezioni, indicato all’articolo 6, deve contenere almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

In merito all’ambito di applicazione, l’articolo 8 precisa che all’articolo 6 vengono dettate indicazioni di carattere generale, che hanno il preciso scopo di garantire una informazione minima al consumatore. Questo significa che, rispetto ad esso, prevalgono ulteriori e più specifiche disposizioni relative a determinate categorie di prodotti, per le quali esistono precise normative settoriali (comunitarie o nazionali) che prevedono specifici obblighi di etichettatura (ad esempio per i prodotti tessili, le calzature, i giocattoli, i prodotti elettrici a bassa tensione, i cosmetici, ecc., oltre naturalmente ai prodotti alimentari). Per queste particolari tipologie di prodotti, le norme del Codice del Consumo dettate dall’articolo 6 si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Inoltre, l’articolo 9 recita che tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Massima attenzione va prestata ai prodotti acquistati direttamente da paesi extra UE, in quanto in questo caso l’importatore assume gli stessi obblighi del produttore (lettera d) dell’articolo 103).

Facciamo presente infine che le violazioni al Codice del Consumo comportano per chi commercia sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni suddette e salvo che il fatto non costituisca reato, SANZIONI AMMINISTRATIVE MOLTO PESANTI. Per quanto sopra, invitiamo tutti gli interessati a verificare la regolarità dei prodotti posti in vendita, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste.

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia
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